Verifiche Periodiche: Normativa con poca chiarezza
Quando si deve affrontare il problema delle Verifiche Periodiche ai carrelli elevatori emergono molti dubbi e poche certezze.
Su questo argomento ognuno ha le proprie convinzioni, ma andando a leggersi bene la legislazione in merito, anziché avere i chiarimenti necessari, i dubbi e le perplessità aumentano.
Andiamo a cercare di capire il perché :
I carrelli elevatori NON fanno parte dell’allegato VII del D. Lgs. 81/2008, allegato nel quale si trovano tutte le indicazioni normative sui controlli da fare per le attrezzature indicate e i tempi da rispettare fra un controllo e l’altro .
Sarebbe stato comodo e opportuno che il legislatore avesse dato indicazioni precise anche per i carrelli !
Ha dato come punto preciso, il controllo da parte dell’operatore di eseguire e di registrare su un apposito documento i controlli della sicurezza prima di inizio turno.
In mancanza di queste occorre fare altre considerazioni:
I carrelli elevatori fanno parte dell’Allegato V: Solo se sono antecedenti alla marcatura EPSILON 1996 e quindi costruiti in riferimento al DPR 547/55, ma queste norme riguardano essenzialmente le cinture di sicurezza (obbligatorio che ci siano e che vengano usate) e il cicalino di retromarcia. I carrelli elevatori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento.
I carrelli cosiddetti Epsilon e CE vengono considerati nell’art. 71 comma 8, dove viene fatto riferimento alle Linee Guida ISPESL/INAIL ( linee guida che parlano di verifica periodica almeno annuale) Piattaforme aeree, Gru, Bracci telescopici, ascensori, carroponti, paranchi superiori kg 200
- Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche (cfr. Linee Guida ISPESL) o dalle buone prassi, provvede affinché:
- a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
- b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
- c) le attrezzature di lavoro vengono verificate dall’operatore prima dell’inizio turno.
1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
- Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da personale competente.
- I controlli giornalieri sono a carico dell’operatore, e devono evidenziare le parti critiche per la sicurezza del mezzo.
e quindi siamo sempre nella questione relativa alla marcatura CE.
E’ chiaro che il fabbricante, un po per stare dalla parte dei “bottoni” (… ha sempre dietro una sua società di assistenza ufficiale) dice che i controlli vanno fatti con discreta o notevole frequenza.
In particolare per le funi e le catene si rifà alle “antiche” regole delle funi e delle catene dei carroponti con il famoso controllo trimestrale che deve essere poi segnato sul libretto matricolare.
Per la verifica trimestrale delle catene nell’allegato VI – Parte terza viene riportato che la verifica delle catene è trimestrale in mancanza delle indicazioni del costruttore nel libretto d’uso e manutenzione, altrimenti si rispetta quanto prescritto.
ALLEGATO VI
3 Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi
3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante.
Attenzione quindi: non di tutto ma di funi e catene
In Conclusione :
Se il fabbricante ci ha detto quale è la frequenza dovrei attenermi ad essa.
Se il fabbricante non me lo ha specificato, si dovrà far riferimento alle linee guida, che parlano di “ verifica almeno annuale” [ma i carrelli ante CE sono senz’altro quelli meno nuovi e quindi sarebbero quelli più bisognosi di controlli e manutenzioni]
Infine: nessuno dice che per i carroponte, le funi non possano essere controllate da personale interno ma che deve essere fatto da personale competente. Quindi se il controllo trimestrale fosse solo per le funi e catene dei carrelli … in molti sostengono, senza però averne la certezza, che potrebbe essere fatto anche da personale interno dell’azienda, purché qualificato.
In tutta questa incertezza di normativa la nostra azienda, per dare la massima tutela ai nostri clienti, ha deciso di seguire un proprio preciso protocollo di verifiche e manutenzioni che prevedono verifiche almeno trimestrali una manutenzione completa generale almeno una volta l’anno.
In questo modo tuteliamo le aziende e i loro operatori da qualunque possibile grana legale sollevandoli anche, per quel che riguarda i requisiti di idoneità, da eventuali responsabilità penali.
Non bisogna inoltre dimenticare che, comunque una buona programmazione delle manutenzioni preserva in generale, da riparazioni urgenti e quindi costose e in più allunga la “vita lavorativa” della macchina.
Sapendo fare bene i conti si scopre che la cura della macchina operatrice, alla fine non è un costo anzi, produce un guadagno per l’azienda perché serve a farla durare molto di più nel tempo e a rompersi molto di meno.
Grazie per l’attenzione. A presto.