Periodi normativi
- Primo periodo (fino al settembre 1991): Regole FEM, norme UNI e ISO. Nessuna marcatura CE obbligatoria.
- Secondo periodo (settembre 1991 – settembre 1996): Introduzione del D.Lgs. 304/91 e delle norme UNI ISO. Prime direttive europee sui carrelli.
- Terzo periodo (settembre 1996 – dicembre 2009): Direttiva macchine DPR 459/96. Obbligo di fornire la dichiarazione di conformità e manuale d’uso e manutenzione.
- Quarto periodo (dal dicembre 2009): Vigenza del D.Lgs. 17/2010 (Direttiva macchine 2006/42/CE). Introduzione delle nuove norme UNI EN ISO.
Le procedure di verifica si basano sugli standard FEM 4.004, che in alcune aree vanno oltre i requisiti dello standard. Tutte le prescrizioni delle norme nazionali devono essere rispettate.
Dalle origini al settembre 1991, data di attuazione del D. Lgs. 304/91.
I Costruttori utilizzano le regole FEM e alcune norme UNI ed ISO.
Il D.P.R. 547, emesso nel 1955, non contempla in modo specifico i carrelli elevatori; solo alla fine degli
anni ’70 ( Circolare Min. Lav. 9/79) gli stessi saranno assoggettati alle disposizioni dello stesso D.P.R 547
in forza dell’articolo 7.
temi sostanziali
– nessuna marcatura sul carrello
– DPR 547 sulla sicurezza
– obbligo protezioni ( leve azionamento, griglie ecc.)
– obbligo di controllo trimestrale delle funi e catene
– circ 9/1979 ( discesa libera del carico, leve di comando, posto di manovra, tetto di protezione, arresto automatico del carico in mancanza di forza motrice)
– nessun obbligo di rilascio del certificato di conformità
– manuale uso e manutenzione sempre fornito
Dal settembre 1991 al settembre 1996.
I Costruttori utilizzano il D.Lgs. 304/91 e le norme UNI ISO in esso richiamate.
temi sostanziali
– marcatura del carrello con simbolo
– nessun obbligo di rilascio del certificato di conformità
– prima direttiva europea sui carrelli 86/663
– rimangono le prescrizioni dei controlli catene
– si inizia a non mettere le protezioni leve e anticesoiamento a seguito di indicazioni emesse con alcune circolari ministeriali
– manuale uso e manutenzione sempre fornito
Da settembre 1996 a dicembre 2009: vigenza DPR459 (recepimento Dir.89/392/CE)
I Costruttori utilizzano le norme armonizzate di prodotto UNI EN e le ISO
richiamate dalle stesse.
temi sostanziali
– entrata in vigore della direttiva Europea « direttiva macchine»
– obbligo di fornire unitamente al carrello, la dichiarazione di conformità e manuale uso e manutenzione
– marcatura carrelli con simbolo
– il 15-05-2008 entra in vigore il «testo unico sulla sicurezza»
DLgs 81/2008
– cambiano un po’ di cose in termini di adempimenti e responsabilità
– IMPORTANTE cambia la periodicità dei controlli sulle catene di sollevamento dei carrelli ( DL 81 all. VI p.3,1,2)
Da dicembre 2009: vigenza DLgs 17/2010 (recepimento Dir.2006/42/CE)
I Costruttori utilizzano le nuove norme armonizzate di prodotto UNI EN ISO e le ISO richiamate dalle stesse
temi sostanziali
– entra in vigore la nuova «direttiva macchine» Europea 2006/42
– obbligo di fornire unitamente al carrello la dichiarazione di conformità e il manuale uso e manutenzione
– adempimenti del DLgs 81/2008
L’ambito di applicazione delle procedure di verifica, si basa sullo standard d’ispezione delle FEM 4.004 e in alcune aree va oltre i requisiti dello standard.
Devono comunque sempre essere tenute in considerazione, tutte le prescrizioni dettate dalle norme nazionali di riferimento
L’adesivo di controllo previsto, è utilizzato esclusivamente per indicare quando è prevista l’ispezione successiva e non deve intendersi come conferma delle condizioni di sicurezza del carrello industriale