Periodi normativi

Periodi normativi

  1. Primo periodo (fino al settembre 1991): Regole FEM, norme UNI e ISO. Nessuna marcatura CE obbligatoria.
  2. Secondo periodo (settembre 1991 – settembre 1996): Introduzione del D.Lgs. 304/91 e delle norme UNI ISO. Prime direttive europee sui carrelli.
  3. Terzo periodo (settembre 1996 – dicembre 2009): Direttiva macchine DPR 459/96. Obbligo di fornire la dichiarazione di conformità e manuale d’uso e manutenzione.
  4. Quarto periodo (dal dicembre 2009): Vigenza del D.Lgs. 17/2010 (Direttiva macchine 2006/42/CE). Introduzione delle nuove norme UNI EN ISO.

Le procedure di verifica si basano sugli standard FEM 4.004, che in alcune aree vanno oltre i requisiti dello standard. Tutte le prescrizioni delle norme nazionali devono essere rispettate.

1° PERIODO

Dalle origini al settembre 1991, data di attuazione del D. Lgs. 304/91.

I Costruttori utilizzano le regole FEM e alcune norme UNI ed ISO.

Il D.P.R. 547, emesso nel 1955, non contempla in modo specifico i carrelli elevatori; solo alla fine degli

anni ’70 ( Circolare Min. Lav. 9/79) gli stessi saranno assoggettati alle disposizioni dello stesso D.P.R 547

in forza dell’articolo 7.

temi sostanziali

  – nessuna marcatura sul carrello

  – DPR 547 sulla sicurezza

  – obbligo protezioni ( leve azionamento, griglie ecc.)

– obbligo di controllo trimestrale delle funi e catene

– circ 9/1979 ( discesa libera del carico, leve di comando, posto di   manovra, tetto di            protezione, arresto automatico del carico in mancanza di forza motrice)

– nessun obbligo di rilascio del certificato di conformità

– manuale uso e manutenzione sempre fornito

2° PERIODO

Dal settembre 1991 al settembre 1996.

I Costruttori utilizzano il D.Lgs. 304/91 e le norme UNI ISO in esso richiamate.

temi sostanziali

– marcatura del carrello con simbolo

– nessun obbligo di rilascio del certificato di conformità

– prima direttiva europea sui carrelli 86/663

– rimangono le prescrizioni dei controlli catene

– si inizia a non mettere le protezioni leve e anticesoiamento  a seguito di   indicazioni        emesse con  alcune circolari ministeriali

– manuale uso e manutenzione sempre fornito

3° PERIODO

Da settembre 1996 a dicembre 2009: vigenza DPR459 (recepimento Dir.89/392/CE)

I Costruttori  utilizzano le norme armonizzate di prodotto UNI EN e le ISO

richiamate dalle stesse.

temi sostanziali

  – entrata in vigore della direttiva Europea « direttiva macchine»

– obbligo di fornire unitamente al carrello, la dichiarazione di conformità e manuale uso e manutenzione

– marcatura carrelli con simbolo

– il 15-05-2008 entra in vigore il «testo unico sulla sicurezza»

DLgs 81/2008

– cambiano un po’ di cose in termini di adempimenti e responsabilità

– IMPORTANTE cambia la periodicità dei controlli sulle catene di sollevamento dei carrelli ( DL 81 all. VI p.3,1,2)

4° PERIODO

Da dicembre 2009: vigenza DLgs 17/2010 (recepimento Dir.2006/42/CE)

I Costruttori  utilizzano le nuove norme armonizzate di prodotto UNI EN ISO e le ISO richiamate dalle stesse

temi sostanziali

  – entra in vigore la nuova «direttiva macchine» Europea 2006/42

– obbligo di fornire unitamente al carrello la dichiarazione di conformità e il manuale uso e manutenzione

– adempimenti del DLgs 81/2008

L’ambito di applicazione delle procedure di verifica, si basa sullo standard d’ispezione delle FEM 4.004 e in alcune aree va oltre i requisiti dello standard.

Devono comunque sempre essere tenute in considerazione, tutte le prescrizioni dettate dalle norme nazionali di riferimento

L’adesivo di controllo previsto, è utilizzato esclusivamente per indicare quando è prevista l’ispezione successiva e non deve intendersi come conferma delle condizioni di sicurezza del carrello industriale