Credito d’imposta in beni materiali 4.0: quanto conviene investire nel 2023?

 

Dal 1° gennaio 2023 sono operative le nuove aliquote del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0. Le aliquote vigenti nel 2022 continuano ad essere applicabili per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2022 se effettuati entro il 30 settembre 2023 (termine così prorogato dalla legge di Bilancio 2023). Qual è il risparmio per i “nuovi” investimenti non prenotati nel 2022?

Chi

Possono fruire del credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0, disciplinato dall’art. 1, c. da 1051 a 1063, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Tipologia di beni materiali agevolabili

Possono fruire dell’agevolazione esclusivamente i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’attività. In particolare deve trattarsi di beni di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.
Di conseguenza l’agevolazione non si applica:

  • ai beni destinati alla vendita (c.d. beni merce), nonché trasformati / assemblati per ottenere prodotti destinati alla vendita;
  • ai materiali di consumo.

 

Quali sono i beni strumentali che rientrano nel credito di imposta?

Il credito d’imposta si applica a beni NUOVI, strumentali all’esercizio d’impresa, (acquistati anche in leasing) dei seguenti tipi:

  • beni materiali (macchine, attrezzature, ecc.) elencati in allegato A della legge;
  • beni immateriali (licenze, software, sistemi) elencati in allegato B della legge, indispensabili per fare funzionare i beni materiali in allegato A.

 

L’Allegato A (beni materiali) elenca 3 CATEGORIE di beni:

  • A1: beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti (ad esempio macchine per la produzione, imballaggio, lavorazione, macchine utensili, ecc.);
  • A2: sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (ad esempio sistemi di sensori, sistemi per la tracciabilità dei prodotti, ecc.);
  • A3: dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (ad esempio sistemi di sicurezza per prevenire infortuni, diminuire errori ed aumentare l’efficienza).

 

L’Allegato B (beni immateriali), invece, come beni ammortizzabili prevede programmi e applicazioni acquistati da aziende (ad esempio software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni).

All’allegato B originario, la legge di bilancio 2018, ha aggiunto i seguenti beni:

  • sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
  • software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
  • software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio.

 

Come

Per i “nuovi” investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 (non prenotati nel 2022) fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, sono riconosciute le aliquote agevolative fissate dall’art. 1, c. 1057-bis, legge n. 178/2020, pari a:

– 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

– 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;

– 5% del costo, per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione, che dovranno essere individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze (non ancora emanato).

Per gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, ossia gli investimenti per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto all’ordine vincolante e al versamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, che saranno effettuati (vale a dire completati) entro il 30 settembre 2023, continuano ad essere riconosciute le aliquote agevolative previste per il 2022, fissate dall’art. 1, c. 1057, legge n. 178/2020, pari a:

– 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– 20% del costo, per la quota di investimenti compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro;

– 10% del costo, per la quota di investimenti che supera i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Quando

Il beneficio spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Pena la revoca del beneficio, è necessario conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento della norma di riferimento.

Le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi nell’allegato A alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale della perizia o dell’attestato può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa.